domenica 14 febbraio 2021

Mai più fascismo e nazismo, si firma anche a Cassina de Pecchi

Il 19 ottobre 2020 il Comitato Promotore, presieduto dal Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, ha depositato in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget.

Servono 50 mila firme per portare la legge in Parlamento: firma anche tu nel tuo comune di residenza!

C'è tempo fino al 31 marzo 2021 per firmare.

Trovi le informazioni sul sito www.anagrafeantifascista.it

SI FIRMA TUTTI I GIORNI al Pian Terreno del Comune di Cassina de Pecchi in Piazza De Gasperi 1 con un Documento di Identità valido nei seguenti orari:

Lunedi e Mercoledì dalle 8:45 alle 12:15 e dalle 16:30 alle 18:00

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 8:45 alle 12:15


Questo il testo della proposta

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (20A05730) pubblicato su
(GU n.260 del 20-10-2020)

Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».
2. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».


Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma1, è aumentata del doppio

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